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Delitti contro la Pubblica Amministrazione

Le fattispecie incriminatrici presenti nel Libro II Titolo II del Codice Penale contemplano: i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314 a 335) e i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione (artt. 336 a 360).
Tali delitti sono posti a tutela del bene giuridico “pubblica amministrazione” con particolare riferimento al buon andamento e all’imparzialità della stessa.
Talvolta però i delitti del Libro II si configurano anche come plurioffensivi, proteggendo cioè interessi estranei alla pubblica amministrazione: ne è un esempio il delitto di concussione il quale tutela oltre che il buon andamento e l’ imparzialità anche la libera determinazione dei soggetti.
Il bene giuridico Pubblica Amministrazione può essere inteso:

  • In senso ampio, ricomprendendo tutte le funzioni imputabili allo Stato o ad altro ente pubblico
  • In senso stretto, come mera attività amministrativa svolta dagli organi dello Stato ad essa preposti

I delitti contro la pubblica amministrazione sono dei reati propri dovendo il soggetto attivo rivestire la qualifica: di pubblico ufficiale, incaricato di un pubblico servizio o esercente di un servizio di pubblica necessità.
Con le riforme della Legge 86 del 1990 e Legge 190 del 2012, il legislatore non solo ha inasprito la risposta punitiva nei confronti delle condotte illecite poste in essere dai soggetti che rivestono cariche pubbliche, ma ha anche attuato una maggiore divisione dei poteri eliminando ogni sindacato del giudice penale sul merito delle scelte amministrative discrezionali o vincolate.

Delitti contro l’ordine pubblico e di associazione per delinquere - 416 e 416 bis

Le fattispecie incriminatrici presenti nel Libro II Titolo IV del Codice Penale possono essere suddivise in tre categorie:

    • I delitti di istigazione e apologia
    • I delitti associativi contro l’ordine pubblico
    • I delitti di pubblica intimidazione

L’associazione per delinquere è la tradizionale fattispecie associativa.
L’associazione si pone quale organizzazione basata su un complesso di regole che disciplinano i rapporti interni. Essa si distingue in: associazione comune, disciplinata dall’art. 416 del codice ed associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti. L’art. 416 bis distingue due autonome posizioni criminose: la prima è rappresentata da colui che partecipa meramente all’associazione; la seconda da coloro che promuovono, dirigono o organizzano la stessa.
Si definisce promotore chi, durante la fase in cui l’associazione non è ancora dotata di particolare intensità criminale, contribuisce in modo determinante alla formazione del sodalizio criminale.
Invece, dirigono o organizzano l’associazione, coloro che svolgono funzioni di vertice esercitando il comando sugli altri associati assumendo le decisioni strategiche o amministrando con autonomia le risorse nella prospettiva finalistica programmata.
Di particolare importanza risulta anche la circostanza aggravante di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 152/1991, conv. con modif. in Legge n. 203/1991, che si articola nella duplice ipotesi dell’avvalersi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. e dell’avere agito al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Delitti contro la personalità dello Stato

La parte speciale del Codice Penale si apre con il Titolo I che disciplina i delitti contro la personalità dello Stato.
Tali norme che tutelano il bene giuridico della personalità dello Stato e possono essere suddivise in quattro categorie, ovvero: Reati associativi, Delitti di attentato, Delitti di opinione, Delitti di terrorismo.
I delitti contro la personalità dello Stato sono caratterizzati da un anticipazione della soglia della punibilità.
È infatti prevista rilevanza penale ad attività preparatorie tali da generare uno spostamento dell’attenzione dall’effettiva e concreta offensività del reato, al dato soggettivo dello stesso.
Le maggiori innovazioni legislative in tale settore sono frutto della legislazione volta a fronteggiare la criminalità terroristica dilagante nel nostro paese sul finire degli anni 70.
A tal fine sono state introdotte nuove fattispecie di reato quali: sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell’ordine (art.289 bis); associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art.270 bis); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art.280).

Delitti contro l’amministrazione della giustizia

Il Libro II Titolo III del Codice Penale ricomprende tre distinti capi:

  • Il primo si intitola “delitti contro l’attività giudiziaria”(artt. 361 a 384 bis) e prevede delitti quali le omesse denunce e falsa testimonianza
  • Il secondo si intitola “delitti contro l’autorità delle decisioni giudiziarie” (artt. 385 a 391) e ricomprende reati quali delitti di evasione e di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
  • Il terzo è intitolato ”tutela arbitraria delle private ragioni” (art.392 a 401) e ricomprende tra gli altri il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni

L’ interesse giuridico comune al Titolo III del libro II del Codice Penale è il corretto esercizio della funzione giudiziaria e cioè una tutela degli interessi di natura processuale che vengono in rilievo dall’esercizio dell’azione penale fino all’emanazione della decisione.
Dall’analisi di questo Titolo del Codice Penale emerge che il bene- interesse “amministrazione della Giustizia” deve essere inteso quale insieme di attività volte a rendere giustizia ai cittadini e ad impedire che si facciano giustizia da se.
Va segnalato che i fatti offensivi del bene “amministrazione della Giustizia” si atteggiano strutturalmente ad illeciti di pericolo. Ai fini della punibilità è infatti sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea ad esporre a pericolo l’esercizio della funzione giudiziaria.

Delitti contro la famiglia

Disciplinati nel Titolo XII del Libro II del Codice Penale, tutelano l’istituto della famiglia, che trova tutela anche all’interno della Costituzione all’art. 29, ove la famiglia, fondata sul matrimonio è posta quale nucleo della società. Il Titolo XII si suddivide in quattro capi:

  • Delitti contro il matrimonio, quali Bigamia (art. 556 c.p.); Induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558 c.p.).
  • Delitti contro la morale familiare, quali Incesto (art. 564 c.p.); Attentati alla morale familiare commessi con l’uso della stampa periodica (art. 565 c.p.)
  • Delitti contro lo stato della famiglia, quali Alterazione di stato (art. 567 c.p.); Occultamento di stato (art. 568 c.p.)
  • Delitti contro l’assistenza familiare, violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)

Di particolare interesse, essendo uno dei delitti contro la famiglia più di frequente commesso, è il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Questo si annovera tra i reati propri presupponendo che l’autore abbia legami di natura familiare con la vittima.
La violazione di cui all’art. 570 c.p.  si esplica come inosservanza di obblighi sia di tipo economico-materiale sia di tipo morale.
Una delle violazioni previste dall’art. 570 è rappresentata dalla omessa prestazione dei mezzi di sussistenza. Essa consiste nel far mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di minore età inabili al lavoro, ascendenti o coniuge non legalmente separato per sua colpa. Con riguardo a tale ultima ipotesi, ai fini della configurabilità del reato, si richiede la sussistenza di due requisiti: a) lo stato di bisogno del soggetto passivo; b) la capacità patrimoniale dell’autore del reato.
L’obbligo giuridico viene infatti meno qualora il debitore sia assolutamente incapace di provvedere per cause ad esso non imputabili e per tutto il periodo in cui sono reiterate le inadempienze.

Delitti contro la persona

Il Titolo XII del Libro II del Codice Penale dedicato ai delitti contro la persona è suddiviso in tre capi:

  • Il primo dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale
  • Il secondo dei delitti contro l’onore
  • Il terzo dei delitti contro la libertà individuale

I delitti contro la persona mirano a tutelare dei beni essenziali dell’individuo e possono consistere sia in aggressioni fisiche sia in offese a interessi come l’onore, il decoro o la libertà di determinarsi nel mondo sociale.
Tali delitti hanno sempre come soggetto passivo una persona fisica, l’essere umano, tranne alcuni casi particolari in cui può essere anche una persona giuridica.
Tra i delitti contro la persona rientra anche il delitto di omicidio che punisce chiunque cagiona la morte di un uomo sia attraverso un’azione che attraverso un’omissione. Proprio per tale caratteristica il delitto di omicidio è definito a forma libera.
Infatti è disciplinato dal codice anche il delitto di omicidio colposo ai sensi dell’articolo 589, il quale punisce chiunque cagioni la morte per propria colpa ( ne è un esempio l’ipotesi della violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che cagionano la morte del lavoratore).
Caratteristica del delitto di omicidio colposo è la particolare situazione psicologica in cui si trova il reo, infatti questo non solo non deve volere in alcun modo la morte ma non deve neanche prospettarsi l’evento letale, che si verifica però a causa di un suo comportamento censurabile.
Nell’ambito dei delitti contro la persona rientrano numerosi altri delitti quali: il delitto di stalking; i delitti in materia di pedopornografia; il delitto di violenza sessuale o sequestro di persona; delitti legati alle circolazione stradale quali ad esempio il reato di cui all’articolo 589 bis di omicidio stradale e quello di cui articolo 590 bis di lesioni personali stradali gravi e gravissime.

Delitti contro la fede pubblica

Il Titolo VII del libro I del Codice Penale tutela la fede pubblica intesa come fiducia che la collettività ripone in determinati beni di cui è stata successivamente accertata la falsità. Tra tali beni ritroviamo: monete, carte di credito, simboli, sigilli, segni di autenticazione o atti giuridici.
Falso è tutto ciò che è contrario al vero, ma che si presenta in modo tale da sembrare vero. La falsità può tanto tendere ad ingannare una sola persona (o un numero ristretto di persone) quanto una generalità di soggetti.
Il falso non risulta quasi mai fine a se stesso, costituendo il più delle volte, solo il mezzo per conseguire un ulteriore obiettivo, che costituisce il vero scopo.
A seconda dell’oggetto della falsità il Titolo VII si divide in:

  • Falsità in monete, carte di credito e valori di bollo
  • Falsità in sigilli, strumenti, segni di autenticazione certificazione o riconoscimento
  • Falsità in atti
  • Falsità personale

Perché siano punibili tali delitti basta la sola consapevolezza della falsificazione da parte del reo, risultando irrilevante o comunque non necessario che sia consapevole di provocare un danno.
Risulta interessante sottolineare che più volte la giurisprudenza ha affermato l’irrilevanza penale di tre forme di falso:

  • Falso grossolano: se riconoscibile e macroscopicamente rilevabile
  • Falso inutile: concernente un atto o una parte di esso assolutamente privo di rilevanza probatoria o ininfluente nell’ambito di quella situazione giuridica
  • Falso innocuo: nei casi in cui un accertamento concreto sugli effetti del falso dimostri l’inidoneità di esso ad aggredire il bene tutelato

Delitti contro il patrimonio

Il Titolo XIII del Libro secondo del Codice Penale è dedicato ai delitti contro il patrimonio.
Tali delitti si suddividono in due sottocategorie:

  • La prima dei delitti commessi mediante violenza alle cose o alle persone
  • La seconda dei delitti realizzati mediante frode

Nel concetto di patrimonio rientra tutto quel complesso di beni, diritti e rapporti giuridici che fanno capo ad una persona e che hanno un contenuto patrimoniale (in quanto suscettibili di valutazione economica) o un valore quantomeno affettivo.
I diritti compresi nel Titolo XIII sono di regola delitti di danno. Questi si caratterizzano dall’impoverimento patrimoniale della vittima del reato a cui corrisponde l’arricchimento del soggetto agente, ossia il profitto.
Si considera profitto qualsiasi utilità anche di natura non patrimoniale, inclusa la soddisfazione di ordine psicologico o estetico.
Tale profitto in alcune fattispecie di reato è richiesto quale elemento costitutivo dello stesso ed è spesso qualificato come ingiusto, cioè un profitto il cui perseguimento prescinda da una pretesa giuridicamente riconosciuta.
Tra i delitti contro il patrimonio rientrano:

  • Il delitto di furto previsto dall’articolo 624 del codice penale, che punisce chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui
  • Il delitto di rapina (art. 628 c.p.) che punisce chiunque procuri a se o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia
  • Il delitto di estorsione (art.629 c.p.) che punisce chi con violenza o minaccia costringe taluno a fare o ad omettere qualcosa al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto
  • Il delitto di truffa previsto e punito dall’articolo 640 c.p.
  • Il delitto di usura previsto dall’articolo 644 del c. p.
  • Il delitto di ricettazione disciplinato dall’articolo 648 del c. p.

È opportuno ricordare che per tutti i delitti contro il patrimonio è stato introdotto l’articolo 3 Legge 94 del 2009, che prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale che comporta l’aumento della pena da un terzo alla meta quando il delitto è stato commesso in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale.

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