Cassazione Penale, Sezione Sesta – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 56457 –

In tema di mandato di arresto europeo, non è ostativa alla consegna dell’estradando l’omessa acquisizione, da parte della Corte d’appello, del provvedimento restrittivo interno in base al quale il mandato è stato emesso, allorquando il controllo dell’autorità giudiziaria italiana in ordine alla motivazione ed ai gravi indizi di colpevolezza possa essere comunque effettuato sulla base della documentazione trasmessa dall’autorità dello Stato di emissione. Altrettanto dicasi riguardo all’ambito di sindacato riconosciuto al giudice italiano, allorché investito della richiesta di consegna, in relazione al giudizio sui relativi presupposti di merito.

In tema di mandato di arresto europeo, l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente riferibile ad un fatto-reato attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna, e che di ciò abbia fornito ragioni nel provvedimento adottato. Pertanto non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all’attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria, sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico, mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all’autorità giudiziaria del paese emittente.

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