Cassazione Penale, Sezione Quinta – Sentenza 18 dicembre 2018, n. 57159 –

Nel giudizio d’appello non è consentita la pronuncia di sentenza pre-dibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 ovvero dell’art. 129 cod. proc. pen.

La disciplina del proscioglimento pre-dibattimentale di cui all’art. 469 cod. proc. pen. è dettata specificamente per il giudizio di primo grado, ma non può ritenersi applicabile nel giudizio di appello, in quanto ad essa non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 c.p.p.

Né la pronuncia de plano può essere emessa ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., in quanto l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, per cui il richiamo contenuto in quest’ultima disposizione ad «ogni stato e grado del processo» deve essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia al dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l’imputato.

Non v’è dubbio, pertanto, che la sentenza pre-dibattimentale di appello, di proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.

Una sentenza emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali necessariamente integra la massima violazione del contraddittorio e, quindi, risulta viziata da nullità assoluta ed insanabile.

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